La Consulenza Tecnica

d’Ufficio (CTU) e di Parte (CTP)

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    In un procedimento giudiziario (sia civile che penale), ognuna delle parti può avvalersi di un consulente di parte (CTP), nominato dall'avvocato.
    L’articolo n° 201 del Codice di Procedura Civile dispone che, con lo stesso provvedimento di nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), il giudice assegna alle parti il termine per la nomina del loro Consulente Tecnico (CTP).
    Va ricordato che il Consulente Tecnico di Parte può essere nominato soltanto se il Giudice ha nominato un suo Consulente Tecnico d’Ufficio. Se il Giudice decide di non avvalersi di un suo consulente e dunque non nomina un CTU, qualunque delle parti in causa ha comunque la possibilità di produrre in causa perizie stragiudiziali redatte da un consulente tecnico a supporto di una delle parti.
    La dichiarazione di nomina, viene effettuata dall’avvocato di una parte, indicando il nome e il recapito del CTP prescelto, in modo che il Cancelliere possa fare a sua volta le comunicazioni previste dalla Legge.

    Differenze tra CTU e CTP:

    • Il Consulente Tecnico di Parte non deve necessariamente iscritto a particolari albi.
    Se una delle parti è professionalmente competente in merito alla materia oggetto di consulenza tecnica
    può egli stesso svolgere la funzione di consulente tecnico di parte nel proprio interesse.
    • Mentre il C.T.U. in sede di nomina deve prestare formale giuramento il CTP al contrario non deve
    fare alcun giuramento.
    • Il CTP assume una funzione di controllo tecnico sull’operato del consulente tecnico d’ufficio,
    cercando di dare ai fatti l’interpretazione maggiormente conveniente per il proprio cliente che lo ha scelto.
    Il CTP risponde solo al suo cliente del mandato ricevuto.

    Diritti del Consulente Tecnico di Parte

    • Il CTP può intervenire alle operazioni peritali del CTU;
    • Il CTP può presentare al CTU osservazioni ed istanze che devono essere tenute presenti sia dal CTU e sia dal Giudice.
    • Il CTP non può ampliare il campo d’indagine del CTU, che resta vincolato ai quesiti formulati dal Giudice.
    • Il CTP non è obbligato a stendere nessun verbale delle operazioni peritali svolte, tuttavia è opportuno che documenti
    la sua attività nelle singole fasi di indagine istruttoria.

    Perché è utile nominare un CTP?

    La nomina di un CTP (Consulente Tecnico di Parte) è utile per molti motivi tra cui:
    • Per una funzione di controllo sulle operazioni peritali, nel senso che il CTP verifica che tutto il percorso proceda
    secondo le più adeguate metodologie (che devono essere seguite in modo scrupoloso dal CTU).
    • per svolgere una funzione più collaborativa con il CTU: il CTP infatti essendo un “tecnico” esperto può
    interagire positivamente con il CTU portando riflessioni nuove e magari alternative, delle quali il CTU potrà tenere conto.
    A questo proposito è importante dire che il CTP se lo ritiene (e in accordo con il proprio cliente) può anche produrre
    al termine della perizia delle osservazioni, che verranno inviate alla attenzione del Giudice tramite il CTU.
    Il Giudice così si troverà ad avere ancora più elementi utili per la sua decisione.
    • per interagire in più momenti con il proprio cliente, sia prima dell’inizio della perizia (con colloqui di conoscenza
    e con la lettura degli “atti”), che durante la CTU stessa, svolgendo colloqui di riflessione e monitoraggio sull’andamento
    della perizia. La sua funzione di sostegno è fondamentale per la persona che si vede coinvolta in un procedimento
    approfondito e certamente complesso dal punto di vista procedurale, ma anche emotivo.
    • Il CTP sarà presente durante tutte le operazioni peritali, avendo anche momenti di confronto con il CTU e gli eventuali altri CTP.

    Intervento e compenso del CTP

    Alla fine delle operazioni peritali, il CTU scriverà la sua relazione, i CTP hanno tempo circa 10/15 giorni per apporre le proprie considerazioni rispetto alle conclusioni del CTU, commenti che poi vengono allegate alla relazione del CTU e quindi lette dal giudice.
    La determinazione del compenso al consulente di parte non viene stabilita dal Giudice come accade per il CTU, se il CTP è appartenente ad un Ordine professionale egli è tenuto a rispettare le tariffe professionali dell’Ordine di appartenenza. Queste potranno essere a vacazione (tariffa oraria), a percentuale sul valore stimato (in caso di perizie di stima per danni, perizie di valutazione economica ecc.).
     
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